Un imputato, condannato per il reato ex art. 642 c.p., ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione dei termini a comparire. La Corte, pur ritenendo il motivo non inammissibile, ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza d'appello. Di conseguenza, ha annullato la condanna senza rinvio, confermando le statuizioni civili, poiché la prescrizione è una causa di estinzione del reato che prevale sul merito quando il ricorso non è inammissibile.
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