A seguito di una richiesta di archiviazione, il GIP di Milano ordinava l'iscrizione di un nuovo indagato e la sua contestuale imputazione coatta. Il Pubblico Ministero ha impugnato il provvedimento, ritenendolo un atto abnorme. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordine di imputazione coatta. La Corte ha stabilito che, sebbene il GIP possa ordinare l'iscrizione di un nuovo indagato, non può forzarne l'imputazione, poiché tale potere spetta esclusivamente al PM, configurando altrimenti un'invasione di competenze.
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