La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna condannata per frode assicurativa, confermando il diniego della rescissione del giudicato. La difesa sosteneva che la donna non avesse avuto effettiva conoscenza del processo poiché l'atto di citazione, inviato alla sua residenza, era stato ritirato all'ufficio postale dalla madre delegata, mentre l'imputata si trovava in detenzione domiciliare altrove. I giudici hanno stabilito che il ritiro da parte di un soggetto delegato equivale alla notifica a mani proprie, in quanto il delegato agisce come alter ego del destinatario. La regolarità del ritiro, attestata dall'ufficiale postale, può essere contestata solo con querela di falso. Di conseguenza, la conoscenza dell'atto si presume effettiva e la condanna resta definitiva.
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