Il Fallimento di un genitore ha chiesto l'inefficacia della donazione dell'usufrutto di due immobili, effettuata a favore delle figlie nei due anni precedenti al fallimento. Le figlie erano già nude proprietarie dei beni. Il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia dell'atto. La Corte d'Appello ha stabilito che, a causa dell'inefficacia della donazione, non si era verificata la consolidazione dell'usufrutto. Di conseguenza, le figlie sono state condannate a pagare al fallimento i frutti civili, pari al valore locativo stimato tramite consulenza tecnica, maturati durante la procedura. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso delle figlie. La sentenza ribadisce che l'inefficacia della donazione impedisce la consolidazione dell'usufrutto e obbliga alla restituzione dei frutti civili per reintegrare la garanzia dei creditori.
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