La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5070/2024, ha stabilito che la retribuzione di posizione, prevista per il personale sanitario, non può essere inclusa nel calcolo dell'indennità De Maria per il personale universitario equiparato, a meno che non sia stato conferito un effettivo incarico dirigenziale. Il ricorso di un dipendente universitario è stato rigettato perché l'erogazione di tale emolumento non è automatica ma subordinata alla prova dello svolgimento di specifiche funzioni dirigenziali, onere che spettava al lavoratore.
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