Un debitore ha impugnato una procedura esecutiva immobiliare sostenendo la nullità della perizia, poiché l'esperto stimatore non lo aveva informato dell'ispezione. La Corte di Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile, ha enunciato un importante principio di diritto: il ruolo dell'esperto stimatore è diverso da quello del CTU. Le sue operazioni non richiedono il contraddittorio con le parti, le quali possono presentare osservazioni solo dopo il deposito della relazione finale.
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