Una società editrice otteneva un decreto ingiuntivo contro due professionisti per il mancato pagamento di un abbonamento. I professionisti si opponevano, eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo che il credito, basato sulla sola fattura, non fosse liquido e certo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo un principio fondamentale sulla competenza territoriale decreto ingiuntivo: la produzione del contratto sottostante nel successivo giudizio di opposizione è sufficiente a sanare l'eventuale incertezza iniziale, confermando retroattivamente la competenza del foro del creditore.
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