I Debitori Esecutati chiedevano l'estinzione del processo esecutivo a causa della mancata pubblicazione tempestiva sul Portale delle Vendite Pubbliche dell'avviso di vendita, firmato dal custode anziché dal cancelliere, e della mancata pubblicazione della perizia. La Cassazione rigetta il ricorso. L'estinzione del processo esecutivo ex art. 631-bis c.p.c. scatta solo se l'omessa pubblicazione sul portale è imputabile al creditore. Nel caso specifico, il ritardo dipendeva da un errore dell'ufficio giudiziario (prassi errata sulla firma dell'avviso), non addebitabile al creditore, il quale non ha l'onere di vigilare sugli errori del giudice o dei suoi ausiliari. Inoltre, l'omessa pubblicazione di atti diversi dall'avviso (come la perizia) non produce l'estinzione automatica della procedura, ma può determinare solo vizi della vendita o la chiusura anticipata per improseguibilità.
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