La Corte d'appello disponeva la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inflitta a un condannato. I giudici territoriali motivavano la decisione sostenendo che l'uomo non avesse mai avviato l'attività lavorativa presso l'ente designato, mostrando colpevole disinteresse. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, evidenziando che né l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna né il Comune avevano mai formalizzato il calendario e le modalità operative necessarie per iniziare la prestazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca della sanzione non può scattare per la semplice inerzia temporale del cittadino. Gli uffici competenti devono prima attivare regolarmente la sequenza esecutiva e notificare le istruzioni concrete, rendendo l'obbligo effettivamente esigibile prima di imputare colpe al condannato.
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