Una dipendente di un ente pubblico, inizialmente vincitrice di una selezione per una progressione economica, si è vista revocare la promozione a seguito di un contenzioso. La lavoratrice ha quindi agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento e la restituzione delle somme trattenute. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni precedenti, ha stabilito che la progressione economica all'interno della stessa area professionale non comporta automaticamente lo svolgimento di mansioni superiori. L'annullamento della graduatoria iniziale ha reso nullo l'inquadramento superiore fin dall'origine, escludendo il diritto alla retribuzione corrispondente.
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