L'Istituto ha chiesto a un ex Lavoratore la restituzione di parte del trattamento di fine servizio, sostenendo un errore nel calcolo degli onorari. Il Lavoratore ha contestato la richiesta, invocando precedenti giudicati amministrativi. Il TAR Lazio ha negato la propria competenza, ma il Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione amministrativa, qualificando l'azione come di ottemperanza. La Corte di Cassazione, invece, ha stabilito che la giurisdizione trattamento fine servizio spetta al giudice ordinario, poiché la controversia riguarda il recupero di somme basato su una norma di legge e gestito con strumenti privatistici, non su un atto amministrativo di macro-organizzazione.
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