La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un automobilista per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, nonostante l'accertata inutilizzabilità di alcune dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza del fatto. Attraverso l'applicazione della **prova di resistenza**, i giudici hanno rilevato che gli altri elementi probatori, come i rilievi della polizia sul luogo del sinistro e gli esiti dei test clinici, erano di per sé sufficienti a giustificare la condanna, rendendo irrilevante l'errore procedurale sull'acquisizione della confessione.
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