Un Lavoratore era stato condannato per reati di droga e armi, con contestazione di recidiva. La Corte d'Appello aveva escluso la recidiva per i reati di droga ma l'aveva mantenuta per quelli di armi. La Cassazione, con un precedente annullamento con rinvio, aveva chiesto di riesaminare l'obbligatorietà della recidiva per i reati di armi. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena escludendo la recidiva anche per i reati di armi. Il Lavoratore ha proposto un nuovo ricorso, lamentando che la Corte d'Appello non avesse ricalcolato anche gli aumenti per la continuazione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la questione della continuazione non era stata oggetto del precedente annullamento con rinvio, né era stata sollevata in precedenza.
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