Il caso riguarda un indagato, ritenuto al vertice di un'associazione di stampo mafioso, destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse in tempi diversi. La difesa ha richiesto la retrodatazione della seconda misura alla data della prima, sostenendo l'operatività della cosiddetta contestazione a catena, che avrebbe comportato la scadenza dei termini massimi di custodia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale del Riesame. I giudici hanno stabilito che la contestazione a catena non si applica poiché gli elementi indiziari della seconda ordinanza, tra cui verbali di un collaboratore di giustizia del 2020 e un'informativa del 2019, non erano desumibili dagli atti al momento del rinvio a giudizio per il primo reato nel 2018. Di conseguenza, l'indagato rimane in carcere e deve pagare le spese processuali.
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