Un individuo, detenuto in un Centro di Permanenza per i Rimpatri, presenta ricorso in Cassazione contro la convalida del suo trattenimento. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ragione risiede nel fatto che l'individuo era già stato liberato in seguito a un diverso procedimento di riesame, rendendo di fatto inutile una pronuncia sul ricorso originario, il cui scopo primario era proprio ottenere la liberazione.
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