Il Medico, condannato per peculato per aver trattenuto quote delle visite intra moenia spettanti alla ASL, ricorre in Cassazione. In precedenza, la Suprema Corte aveva annullato la condanna con rinvio limitatamente alla valutazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Nel giudizio di rinvio, la difesa ha tentato di rimettere in discussione il calcolo delle somme trattenute. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, confermando il principio del Giudicato progressivo. Le statuizioni autonome della sentenza non toccate dall'annullamento parziale, come la determinazione del profitto del reato, diventano definitive e non possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »