Un creditore avvia un pignoramento immobiliare, ma il processo viene sospeso. Nonostante la sospensione, il giudice dispone la riduzione del pignoramento perché il valore dei beni è eccessivo rispetto al debito. Il creditore si oppone, sostenendo che durante la sospensione nessun atto esecutivo possa essere compiuto. La Corte di Cassazione dà torto al creditore. Stabilisce che la sospensione blocca solo gli atti finalizzati alla vendita dei beni. Invece, provvedimenti come la riduzione del pignoramento, che correggono un'azione esecutiva sproporzionata e tutelano il debitore, sono sempre ammessi. Il creditore, quindi, perde la causa.
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