Una ex moglie, a cui era stata assegnata la casa coniugale, si oppone alla richiesta di rilascio da parte dei nuovi proprietari che avevano acquistato l'immobile all'asta. Il tribunale aveva dato ragione a questi ultimi, ritenendo che l'ipoteca, iscritta prima della trascrizione dell'assegnazione, prevalesse. La Corte di Cassazione, tuttavia, non entra nel merito della questione sulla assegnazione casa coniugale opponibilità. Dichiara invece il ricorso della donna inammissibile per ragioni procedurali, stabilendo che l'ordinanza impugnata non era una decisione finale e definitiva. La donna perde quindi il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese legali.
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