L'Imputato, condannato per furto aggravato con recidiva reiterata specifica, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l'eccessiva severità della sanzione inflitta dai giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nel pieno potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione globale della gravità del fatto e della personalità del reo, fondata sui parametri dell'articolo 133 del codice penale, risulta insindacabile in sede di legittimità quando è sorretta da una motivazione congrua ed esauriente. Eventuali imprecisioni secondarie sui singoli precedenti penali non inficiano il giudizio complessivo sulla spiccata capacità a delinquere. Di conseguenza, l'Imputato perde definitivamente il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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