Una figlia aveva impugnato il testamento olografo della madre, chiedendone la nullità o l'annullamento. Dopo che la Corte d'Appello aveva respinto le sue richieste, la figlia ha presentato un ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il procedimento davanti alla Suprema Corte, la ricorrente ha deciso di esercitare la sua facoltà di rinuncia al ricorso in Cassazione. Il fratello, controparte nel giudizio, ha accettato formalmente questa rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia senza entrare nel merito della validità del testamento e senza pronunciare sulle spese legali.
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