L'Imputato, condannato nei gradi precedenti per furto con strappo e ricettazione, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la lettura in aula della denuncia resa dalla persona offesa. La difesa sosteneva che la vittima, cittadina straniera rientrata nel proprio paese d'origine, fosse stata dichiarata introvabile senza adeguate ricerche all'estero. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito i limiti in tema di testimone irreperibile e lettura verbali: se le ricerche sul territorio italiano e le verifiche tramite consolato risultano infruttuose e non esistono indirizzi esteri noti, l'impossibilità di esaminare il testimone è legittima e imprevedibile. L'Imputato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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