Una società finanziaria, cessionaria di un credito ipotecario, ha impugnato la decisione di escludere il suo credito dallo stato passivo di una confisca di prevenzione. La Corte di Cassazione ha annullato il decreto, ritenendo la motivazione del giudice di merito insufficiente. Per negare il rapporto tra credito e confisca a favore dello Stato, non basta invocare la negligenza della banca erogante; è necessario che il giudice dimostri con un'analisi dettagliata il nesso causale tra tale negligenza e la mancata conoscenza della finalità illecita del finanziamento. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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