La Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste un errore materiale nella designazione del giudice a cui trasmettere gli atti se la sentenza precedente è stata annullata senza rinvio. Il caso riguardava una richiesta di correzione da parte di una Corte di Appello, la quale riteneva che, avendo un'unica sezione penale, il rinvio dovesse essere disposto verso la corte più vicina. La Cassazione ha chiarito che l'annullamento era avvenuto per un vizio procedurale originario che rendeva nullo l'intero giudizio di merito (inutiliter datum). Di conseguenza, la trasmissione degli atti non era un rinvio per un nuovo giudizio, ma una mera formalità per l'ulteriore corso, rendendo inapplicabile la norma sulla designazione del giudice del rinvio.
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