Un conducente, dopo aver causato un incidente alla guida di un monopattino in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,67 g/l), si è visto applicare la sanzione della revoca della patente. La Corte di Cassazione ha annullato tale sanzione, chiarendo il principio fondamentale: la revoca patente monopattino è illegittima, poiché la sanzione accessoria della sospensione o revoca si applica solo per violazioni commesse alla guida di veicoli per cui è richiesta una specifica abilitazione, requisito non necessario per i monopattini, equiparati ai velocipedi.
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