La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il giudice di secondo grado aveva concesso la sospensione condizionale della pena, ma aveva negato la non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Il ricorrente riteneva illegittimo tale diniego, poiché il suo unico precedente contravvenzionale risultava estinto dal decorso del tempo. Gli Ermellini hanno chiarito che, sebbene il precedente penale fosse effettivamente estinto, il giudice di merito può legittimamente negare il beneficio della non menzione della condanna basandosi esclusivamente sulla gravità del fatto, desunta dalla tipologia e dalla pericolosità della sostanza stupefacente detenuta.
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