La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per detenzione a fini di spaccio di oltre trenta grammi di eroina, suddivisi in 291 dosi singole. L'interessato trasportava la sostanza occultata sul proprio corpo e nelle cavità corporee. I giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di riconoscere il fatto di lieve entità nello spaccio. La Suprema Corte ha chiarito che l'elevato quantitativo di dosi ricavabili, la destinazione a un vasto pubblico di acquirenti e le modalità organizzate di trasporto escludono la minima offensività della condotta. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la condanna penale, il diniego delle attenuanti e l'ordine di espulsione dal territorio nazionale per accertata pericolosità sociale del soggetto.
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