Una dirigente medica ha chiesto all'Azienda Sanitaria il pagamento di differenze retributive per l'indennità di pronta disponibilità, basandosi su un vecchio accordo decentrato del 1999 che prevedeva tariffe maggiorate. L'Azienda Sanitaria si è opposta, evidenziando che i successivi contratti collettivi nazionali avevano superato quell'accordo e che mancavano nuove intese locali. La Corte d'Appello ha respinto la domanda della lavoratrice. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nel pubblico impiego, gli incrementi economici devono trovare fondamento nella contrattazione collettiva vigente e sono subordinati alla reale disponibilità dei fondi di bilancio aziendali. Di conseguenza, senza un nuovo accordo integrativo che confermi le maggiorazioni, si applicano solo le tariffe minime nazionali.
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