Un uomo subiva una condanna per il reato di falsità materiale commessa da privato, a causa dell'alterazione di un documento al quale risultava asportato il chip elettronico. La Corte d'Appello confermava la pena di otto mesi di reclusione e negava le circostanze attenuanti generiche, limitandosi a definire congrua la sanzione in base alla gravità del fatto e alla personalità dell'autore. L'imputato presentava ricorso in Cassazione lamentando l'assenza di spiegazioni sul rigetto delle attenuanti, nonostante la propria incensuratezza e la piena collaborazione. La Suprema Corte ha confermato la colpevolezza per il falso, ma ha annullato la sentenza sul trattamento sanzionatorio: i giudici di merito non possono negare le circostanze attenuanti generiche con frasi di rito, ma devono valutare specificamente gli argomenti difensivi.
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