L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la decisione della Corte di Appello, la quale aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito avevano accertato che la condotta non presentava una minima offensività, considerando altresì determinante la personalità negativa dell'Imputato, gravata da precedenti penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché fondato su mere contestazioni di fatto, non ammesse nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'Imputato, ordinando il pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ribadendo la centralità della gravità della condotta e dei precedenti penali nell'escludere la particolare tenuità del fatto.
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