La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da un imputato. Il motivo del ricorso, ovvero la presunta mancata valutazione da parte del giudice di una possibile causa di assoluzione (ex art. 129 c.p.p.), non rientra tra le ragioni tassativamente previste dalla legge per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, i motivi di ricorso sono limitati a vizi della volontà, errore di qualificazione giuridica o illegalità della pena. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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