Un concessionario non rimuoveva le strutture e i manufatti al termine della stagione estiva, commettendo un illecito edilizio e demaniale. L'imputato sosteneva l'avvenuta prescrizione dell'illecito, affermando di aver smontato le opere in una data specifica. I giudici di merito rilevavano l'assenza di prove certe sul momento esatto dell'avvenuta rimozione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I Supremi Giudici hanno confermato che, in assenza di prove documentali e certe sullo sgombero, la permanenza del reato cessa solo con la sentenza di primo grado. Di conseguenza, il decorso della prescrizione non era compiuto, anche considerando le sospensioni processuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali e a una sanzione pecuniaria.
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