L'amministratore di un'azienda ha subito una condanna per il superamento dei limiti di zinco nei campionamenti degli scarichi industriali. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e invocando la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia d'appello. I giudici supremi hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione a causa della genericità delle censure, le quali riproponevano pedissequamente i motivi d'appello. La Corte ha chiarito che un atto inammissibile non instaura un valido rapporto processuale, precludendo l'accertamento di cause di non punibilità successive alla sentenza impugnata. L'imputato ha perso il giudizio, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali, di una sanzione verso la Cassa delle ammende e del risarcimento delle spese di difesa sostenute dal Comune costituitosi parte civile.
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