Un imputato, condannato per resistenza e lesioni, aveva concordato la pena in appello. Nonostante l'accordo, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la sua responsabilità. La Corte ha sancito la totale inammissibilità del ricorso. Il principio stabilito è che, dopo un 'patteggiamento in appello', non si possono più contestare i fatti o la propria colpevolezza, ma solo specifici vizi di legittimità. Il ricorso era quindi privo dei presupposti di legge fin dall'inizio, rendendo irrilevante anche la successiva rinuncia. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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