Un cittadino ha impugnato una sentenza penale della Corte di Appello. L'atto di appello, erroneamente qualificato, è stato convertito d'ufficio in ricorso per cassazione. Tuttavia, l'avvocato difensore che ha firmato l'atto non risultava iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. La Corte di Cassazione ha ribadito che la conversione del mezzo di impugnazione non esime dal rispetto dei requisiti di abilitazione professionale. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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