L'Imputato, condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, ha stipulato un concordato in appello concordando con l'accusa una pena rideterminata e rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la misura della sanzione e l'impossibilità di presentare il ricorso personalmente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena costituisce un vincolo processuale non modificabile unilateralmente, salvo pene palesemente illegali. Inoltre, la rappresentanza tecnica esclusiva per il ricorso di legittimità rispetta pienamente la Costituzione. L'Imputato ha subito la condanna alle spese e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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