La Corte di Cassazione ha stabilito che la decisione di un giudice che, nel dichiarare la propria incompetenza territoriale, trasmette gli atti al Pubblico Ministero anziché direttamente al giudice competente, costituisce un'ipotesi di abnormità funzionale. Questo errore procedurale, specialmente nei reati di competenza distrettuale, provoca un'indebita regressione e una stasi del procedimento, violando il principio di ragionevole durata del processo. La Corte ha quindi annullato la sentenza, ordinando la trasmissione diretta degli atti al tribunale territorialmente competente.
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