La Corte di Cassazione conferma la condanna per peculato a carico di un'assistente amministrativa che, svolgendo funzioni superiori, si era appropriata di fondi pubblici. La sentenza chiarisce due principi fondamentali: primo, nel giudizio di rinvio, il giudice può esaminare solo i punti annullati dalla Cassazione, formandosi una preclusione sugli altri. Secondo, il nuovo reato di indebita destinazione (art. 314-bis c.p.) non si applica ai casi di appropriazione diretta di denaro per fini privati, che restano qualificati come peculato, ma solo alle condotte di distrazione di fondi verso un fine pubblico diverso da quello previsto.
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