L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, chiedendo le attenuanti generiche e la cancellazione della recidiva. A sostegno della richiesta, la difesa ha evidenziato la risalenza nel tempo dei precedenti penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché orientato a sollevare questioni di fatto, non ammesse in sede di legittimità. I giudici hanno confermato la decisione di merito, ritenendo prevalente il tratto violento della personalità dell'Imputato, dimostrato sia dalla natura del reato di resistenza a pubblico ufficiale sia dalle condanne passate. Per queste ragioni, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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