Due soggetti, condannati per il reato di ricettazione, hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando difetti di notifica degli atti, l'errata valutazione dei testimoni e la mancata estinzione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che le notifiche dell'avviso di conclusione indagini erano regolari e che la valutazione delle prove spetta solo ai giudici di merito. In materia di ricettazione e prescrizione del reato, la Corte ha accertato che il termine di dieci anni non era ancora decorso al momento della sentenza di appello. L'inammissibilità dell'impugnazione impedisce l'instaurazione del giudizio di legittimità, rendendo la sentenza definitiva ed escludendo qualsiasi successivo ricalcolo della prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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