Un individuo, condannato in via definitiva per furto e falsificazione di targhe, ha presentato un ricorso straordinario lamentando un errore di fatto da parte della Corte di Cassazione. La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che la contestazione non riguardava un errore percettivo (l'unico ammissibile in questa sede), ma una valutazione di merito. La sentenza sottolinea la netta distinzione tra l'errore di fatto, che è un vizio materiale della percezione, e l'errore di giudizio, che attiene all'interpretazione delle prove, e ribadisce l'inammissibilità del ricorso straordinario per contestare quest'ultimo.
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