A seguito della vendita all'asta di un immobile, l'aggiudicatario ha avviato un'esecuzione per rilascio per ottenere il possesso del bene. Il precedente proprietario si è opposto, sostenendo che la presenza di una recinzione abusiva richiedesse la diversa procedura per obblighi di fare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il decreto di trasferimento costituisce titolo idoneo per l'esecuzione per rilascio. Eventuali ostacoli materiali, come una recinzione, non mutano la natura della procedura, ma rappresentano semplici difficoltà pratiche che il giudice dell'esecuzione può risolvere con provvedimenti temporanei. Di conseguenza, il precedente proprietario perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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