Una donna, dichiarata formalmente irreperibile durante il processo di primo grado, veniva comunque condannata. Il difensore d'ufficio presentava appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile poiché mancava il mandato specifico ad impugnare, ritenendo erroneamente la donna solo "assente". La Cassazione ha accolto il ricorso del difensore, stabilendo che per l'imputato irreperibile non si applicano i limiti dell'assenza. Trattandosi di un imputato irreperibile, il processo doveva essere sospeso e la sua prosecuzione ha generato una nullità assoluta e insanabile per omessa notifica della citazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato sia la decisione d'appello che la condanna di primo grado, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura per ricominciare il procedimento nel rispetto delle garanzie difensive.
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