Un erede, escluso da un testamento pubblico che revocava un precedente atto a suo favore, ne contesta la validità formale sostenendo che il notaio lo avesse già preparato. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, stabilendo che la preparazione anticipata della scheda testamentaria da parte del notaio non invalida l'atto, a condizione che il testatore dichiari nuovamente la propria volontà in presenza dei testimoni, prima che il notaio proceda alla lettura del documento. Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato, bilanciando le esigenze pratiche con la tutela della volontà del testatore.
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