La Corte di Cassazione conferma la condanna per tratta di persone, stabilendo la piena utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa rese durante le indagini, anche se la vittima si è resa irreperibile prima del processo. La Corte ha ritenuto che l'allontanamento non fosse una libera scelta, ma il risultato di pressioni e timori, rendendo l'assenza imprevedibile e giustificando l'acquisizione delle prove ai sensi dell'art. 512 c.p.p. La sentenza sottolinea come tali dichiarazioni, se corroborate da altri elementi, possono costituire la base per l'accertamento della responsabilità penale.
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