Una donna veniva condannata per false dichiarazioni nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, confermando che nella domanda devono essere inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti da imposte, e che l'essersi avvalsi di un intermediario per la compilazione non esonera dalla responsabilità penale per le omissioni.
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