L'Imputato, condannato per ricettazione e guida senza patente, ha impugnato la sentenza d'appello eccependo la nullità della notifica dell'atto di citazione. Durante il primo grado, l'Imputato aveva effettuato l'elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia. In seguito, il legale è stato cancellato dall'albo professionale. La cancelleria ha tentato la notifica presso la residenza dell'Imputato e, non trovandolo, ha consegnato l'atto al difensore d'ufficio appena nominato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la cancellazione dell'avvocato dall'albo non fa decadere l'elezione di domicilio originaria. L'omessa notifica presso lo studio del legale eletto determina una nullità assoluta e insanabile del processo di secondo grado. La Suprema Corte ha annullato la condanna, disponendo il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio d'appello.
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