Un Contribuente ha perso i benefici prima casa dopo aver donato l'usufrutto vitalizio dell'immobile alla madre entro il quinquennio. L'Agenzia delle Entrate ha revocato le agevolazioni, emettendo avviso di liquidazione e cartella di pagamento, seguiti da iscrizione ipotecaria. Il Contribuente ha contestato la notifica atti tributari, sostenendo vizi procedurali per la sua residenza all'estero. La Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarando inammissibili le censure basate su presunti errori di fatto e ribadendo che la mancata impugnazione tempestiva della cartella di pagamento regolarmente notificata rende definitiva la pretesa fiscale, precludendo successive contestazioni sulla decadenza benefici prima casa.
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