Una società ha contestato una cartella di pagamento di cui era venuta a conoscenza solo tramite un estratto di ruolo, sostenendo la mancata notifica dell'atto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23422/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è permessa, e la cartella sottostante può essere contestata solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto e attuale, come l'esclusione da appalti pubblici, requisito non provato nel caso di specie. La decisione si fonda sul principio della carenza di interesse ad agire.
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