La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6597/2024, chiarisce che un atto di autotutela sostitutiva, che modifica radicalmente la pretesa fiscale, costituisce un nuovo avviso di accertamento autonomamente impugnabile. Viene inoltre precisato che, ai fini della responsabilità solidale IVA per acquisti a prezzi inferiori al normale (art. 60-bis, d.P.R. 633/72), l'onere di provare la consapevolezza della frode non grava sull'Agenzia delle Entrate, ma spetta al contribuente dimostrare la legittimità del prezzo basso.
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