La Corte di Cassazione chiarisce che un ordine di acquisto di titoli finanziari è valido se eseguito in attuazione di un preesistente contratto di gestione patrimoniale regolarmente sottoscritto, anche in assenza di uno specifico contratto-quadro di negoziazione. Nel caso di specie, gli eredi di un investitore avevano richiesto la nullità di un'operazione di acquisto di obbligazioni, lamentando la mancanza del contratto-quadro. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, affermando che il contratto di gestione patrimoniale già in essere costituiva la fonte legittimante dell'operazione, soddisfacendo il requisito della forma scritta.
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